Statuto di Associazione di Promozione Sociale
denominata
Granaro-Lesi
Clicca qui per caricare la versione pdf dello statuto dei Granaro-Lesi.
Indice
Art. 1 - CostituzioneArt. 2 - Attività
Art. 3 - Soci
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
Art. 5 - Perdita della qualifica di socio
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Consiglio Direttivo
Art. 9 - Presidente
Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 11 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 12 - Scioglimento
Art. 13 - Clausola compromissoria
Art. 14 - Norme Finali
Art. 1
Costituzione
E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione operante nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ecc., che assume la denominazione di Granaro-Lesi. L'associazione ha la sede legale in Granarolo Faentino (RA), Via della Repubblica n 36.
L'associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni aventi analoghi fini di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Attività
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sportive, solidaristiche, ecc.
L'obiettivo dell'associazione è quello di aggregazione ludico - culturale, sociale e di promozione della realtà granarolese.
Art. 3
Soci
Sezione 2
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Sezione 1
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo rilascio della tessera sociale (o iscrizione nel libro soci), è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio, il cui giudizio deve sempre essere motivato, e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera (o dopo l'iscrizione nel libro soci), verrà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa (o previa cancellazione dal libro soci).
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
Sezione 1
La qualifica di socio dà diritto:- a partecipare a tutte le attività;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione ed alla modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Sezione 2
I soci sono tenuti:- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Art. 5
Perdita della qualifica di socio
Sezione 1
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.Sezione 2
Le dimissioni dei soci dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottempera alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli dagli organi dell'Associazione;
- che svolge o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Sezione 3
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.Art. 6
Organi
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.
Art. 7
Assemblea
Sezione 1
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Sezione 2
L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- elezione del Consiglio direttivo;
- elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- deliberazione in merito all'esclusione dei soci.
Sezione 3
L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.Sezione 4
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione scritta a tutti i soci (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno (24 ore) dalla prima convocazione.Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Sezione 5
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8
Consiglio Direttivo
Sezione 1
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
II Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione in merito alle delibere dell'Assemblea.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivitą in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
Sezione 2
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni 1 assemblea perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Art. 9
Presidente
II Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente,
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo.
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti
II Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 11
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 12
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe.
Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa provenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.
Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto e impegnarsi ad accettarlo.
Art. 14
Norme Finali
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.